Visita la Lucania

Torre Molfese

le OPERE



Capitoli e Grazie Concesse dai Principi di Carafa
ai Cittadini di Sant'Arcangelo

ANTONIO MOLFESE
 

Copia Capitulorum Universitatis Sancti Arcangeli
et Gratiarum concessarum eidem Universitari,
ab Ecc.mo Principe Hostiliani Et sunt.

ANTONIUS CARRAFA DE MARRA DUR MONTDRAGONIS

 
Punto da 1 a 10 Punto da 11 a 19
Punto da 20 a 28 Punto da 29 a 40
Punto da 41 a 44 P. da 44 (V) a 44 (VII)
P. da 44 (VIII) a 44 (XII) P. da 44 (XIII) a 44 (XIV)
P. da 44 (XV) a 44 (XVII)  
   
   
Copia dei Capitoli concessi all'Università di Sant'Arcangelo
e delle grazie concesse alla stessa Università
dall'Eccellentissimo Principe di Stigliano.

ANTONIO CARAFA DELLA MARRA
SIGNORE DI MONDRAGONE E CONTE DI ALIANO

   
Punto da 1 a 4 Punto da 5 a 11
Punto da 12 a 16 Punto da 17 a 27
Punto da 28 a 30 Punto da 31 a 39
Punto da 40 a 44 P. da 44 a 44 (IV)
P. da 44 (V) a 44 (XIII)  
   
DISEGNI / FOTOGRAFIE
 
B I B L I O G R A F I A

La stampa del presente volume è stata realizzata grazie al contributo della N.D. Signora Giuseppina CAMODECA DE' CORONEY nata a Castroregio paese di Calabria di origine albanese.
La Signora Camodeca, vedova del medico Eugenio Molfese, anche se non ha dimenticato il suo paese di origine, ha sempre avuto un amore sconfinato per Sant'Arcangelo suo paese adottivo dove vive da oltre 62 anni.

PRO LOCO DI SANT'ARCANGELO

 

* Estratto dal: BOLLETTINO STORICO DELLA BASILICATA - N. 7-1991

 

(Pubblicazione Autorizzata dall'Autore)

 


Capitoli e grazie concesse dai principi Carafa ai cittadini di Sant'Arcangelo
Antonio Molfese


Introduzione
Lo scopo di questa pubblicazione è stato quello di raccogliere in modo organico le leggi, «capitoli»
*1 e grazie che hanno fatto crescere la nostra piccola comunità rurale di S. Arcangelo di Basilicata.
Il periodo a cui ci riferiamo, XVI secolo, è una epoca di transizione, in cui si assiste al consolidamento di classi politiche ben determinate ed autonome, di nuovi ceti che daranno il tono negli anni successivi alla cultura ed alla vita pubblica contemporanea, in primo luogo la piccola nobiltà (o nobiltà cadetta) ed i forensi.
La situazione della Spagna e dei paesi dell'orbita spagnola nella seconda metà del XVI secolo ritrae le condizioni dell'impero di Carlo V che dilapidò risorse ingenti, notevoli infatti furono i debiti dovuti alla politica imperiale; né Filippo II ed i suoi successori seppero porre freno all'insanabile impoverimento delle entrate dello Stato, data anche la dilagante povertà.
In questo periodo poi si consolidò l'ossatura burocratica dello stato ancora agli inizi (centrale e periferica e dei comuni che sorgevano) ed, in particolare, quelle funzioni politiche che in precedenza erano state prerogative feudali pervennero in mano ad individui che in genere non avendo alcuna nobiltà né di sangue né di animo, erano desiderosi di arricchirsi.
Si diffuse inoltre la tendenza agli studi giuridici (solo per pochi) ed alla carriera impiegatizia, considerata altamente remunerativa; vi erano pochi capi, molti subalterni e moltissimo personale d'ordine (valletti, uscieri), per cui accanto a pochi alti personaggi che affluivano negli uffici vi fu una turba di individui di umili condizioni, che si accontentavano di un misero salario, ma questo era una infima parte di quello che rendevano loro le tangenti, le mance, le ruberie, di cui si ha notizia dettagliata nelle carte del tempo.
Lo stesso avveniva per le classi dirigenti o per molti di coloro che vi appartenevano, per cui il concetto di utilità che valeva per gli impiegati subalterni aveva vigore anche per i capi; acquistare un impiego equivaleva in pratica ad un ottimo investimento di capitale. Tutto questo poi contribuiva ad accrescere il disordine amministrativo che regnava nell'Italia meridionale, territorio che cercava di darsi delle regole, il cui rispetto lo avrebbe fatto diventare stato.
La raccolta dei Capitoli e delle Grazie di S. Arcangelo di Basilicata, in parte pubblicati da G. Giocoli nella sua storia di S. Arcangelo, ma diffusamente, e mi auguro per intiero, da L. Pennetti, ai quali va il nostro ricordo e la più viva riconoscenza, è stata trascritta, interpretata c commentata alla luce di documenti della mia famiglia e di documenti forniti dal principe Lorenzo Colonna di Stigliano, scomparso di recente.
La ricerca e la interpretazione di queste carte inedite continua sia negli archivi italiani che di Spagna (Simancas), e sia presso le famiglie del mio paese o originarie del posto, per portare ancora luce a tanti avvenimenti di politica comunale, che hanno dominato la vita in questa nostra piccola comunità rurale e di cui restano ancora oggi le vestigia di passati splendori.
 

1 - CAPITULA: norme delle ordinanze emanate da Carolingi dette così dalla loro divisione in capi (Capitala). Una siffatta legislazione regia aveva già cominciato a svolgersi sotto i nomi di Edicta, Decreta, Praecepta, Costitutiones e anche di Capita/aria. La legislazione dei capitolari riguardava tutti i rami del diritto, dal pubblico al privato, dal diritto penale al civile, e si divideva in due classi: capitolari ecclesiastici e capitolari mondani.
I primi erano regole relative alle persone, ai patrimoni ed agli uffici della Chiesa ed erano sanzionati dal re; i secondi riguardavano tutte le altre persone. Questi utlimi in base ad una terminologia che è usata dagli stessi testi si suddividevano in tre gruppi: I) Capitularia legibus addenda (disposizioni destinate a riformare e a completare le leggi popolari che di regola dovevano essere approvate dall'assemblea del popolo); 2) Capita- /aria per se scribenda (leggi emanate in forza del potere regio aventi un valore proprio indipendentemente dal voto popolare, che riguardavano soprattutto il diritto pubblico e avevano valore territoriale per tutti i sudditi); 3) Capita/aria missorum (istruzioni che il re dava ai suoi rappresentanti delle provincie, missi dominici).


 

UNITÀ DI MONETE, DI SUPERFICIE, DI PESO E DI CAPACITÀ NEL REGNO DI NAPOLI

Unità di monete:
Oncia: 6 ducati = 30 tarli.
Ducato: 5 tarì = 10 carlini 200 tornesi.
Tarì: 2 carlini = 20 grana 40 tornesi = 240 cavalli. Carlino: 10 grana = 20 tornesi = 120 cavalli. Grano: 2 tornesi = 12 cavalli.
Tornese: 6 cavalli.
Cavallo

Unità di superficie:
Tomolo: moggio = 900 passi quadri — 33,64 ha.
Passo quadro: 3,73 mq.

Unità di peso
Cantaro: 100 rotoli = 89.09 kg.
Cantaro piccolo: 36 rotoli = 32,07 kg.
Rotolo: 0,89 kg.

Unità di capacità:
Carro: 38 tomoli = 1991 litri.
Tomolo: 24 misure = 55,31 litri.
Misura: 2,32 litri.

La soma ed il tomolo piccolo (misura antica):
Soma: 4 tomoli piccoli = 168,60 litri.
Tomolo piccolo: 42,15 litri.

Per il vino e l'acquavite:
Carro: 2 botti = 24 barrili = 1047,00 litri.
Botte: 12 barrili = 533,50 litri.
Barrile: 60 carrafe = 43,62 litri.
Carrafa: 0,72 litri.

Per l'olio:
Salma: 161,29 litri.
Staio: 10,08 litri.

Unità di lunghezza:
Miglio: 1000 passi = 1845,60 m.
Pertica: 10 palmi = 2,63 m.
Palmo: 12 once = 0,26 m.

Unità di volume:
Pertica cuba: 1000 palmi cubi = 18,33 mc.
Canna: 128 palmi cubi = 2,34 mc.
Palmo cubo: 0,018 mc.

 

NOTE STORICHE

Antonio Carafa (1517-1531) - Luigi Carafa (1531-1577)

Alfonso d'Aragona, debellato Renato d'Angiò, imperò indisturbato con il nome di Alfonso I. Alla sua morte (1458) gli successe a Napoli il figlio naturale Ferdinando I d'Aragona, in Sicilia il fratello Giovanni d'Aragona. A Ferdinando I succedette il figlio Alfonso II (anno 1494) e poi per rinuncia di costui il figlio Ferdinando II. Questi, privato del regno da Carlo VIII di Francia, chiese aiuto al cugino Ferdinando detto Il Cattolico, re di Sicilia e d'Aragona, e dopo molte peripezie il regno di Napoli passò a Federigo, ultimo discendente di Alfonso I e ultimo degli aragonesi di Napoli. In seguito succeduto in Francia a Carlo VIII, Luigi XII si rivolse a Ferdinando il Cattolico per trattare con lui una divisione del regno, ma nata una guerra tra loro, alla fine dopo molte peripezie il regno rimase al solo Ferdinando il Cattolico, che riunì di nuovo i regni di Napoli e di Sicilia.
Dopo qualche tempo Ferdinando si ritirò in Spagna. Continuò a governare per mezzo di vicerè o di luogotenenti. Alla morte di lui (anno 1516) il regno di Napoli e di Sicilia passò a Carlo V, arciduca di Austria.
Gli Aragonesi denominarono le loro leggi pranunariche; di queste restano famose quella che introdusse il censo consegnativo o compra dell'annua rendita, quella che riguardava l'apprezzo dei beni mobili ed immobili*2 e quella relativa al salario*3 .
Oltre le prammatiche i sovrani aragonesi concessero diverse grazie e privilegi, provvedimenti che si domandavano al sovrano, il quale li concedeva nei parlamenti generali, specialmente in occasione di nuove imposte o donativi (tributo straordinario in denaro). Delle grazie e dei privilegi furono fatte due raccolte (Giannone, tomo IV, libro XXVI, cap. 1). Quanto ai tributi, nel regno di Ferdinando il Cattolico, si decise che, abolita ogni colletta, sia ordinaria che straordinaria, si esigessero solo le funzioni fiscali in ragione di carlini 15 e grana 2, cioè ducati 1 e grana 52 per ciascun fuoco o famiglia.
Nacque così la numerazione dei fuochi, la quale in principio veniva effettuata ogni tre anni, ma in seguito fu eseguita ogni quindici anni dal momento che il costo era eccessivo.

2 - De appretio site bonorum aestimatione (19/11/1467): era una prammatica che ordinava che fosse eseguito ogni anno l'apprezzo dei beni mobili ed immobili siti nelle città e nelle terre (anche se i proprietari abitassero altrove) dal capitano o ufficiale e da sei cittadini (due nobili, due borghesi, due popolari) u loro giuramento, affinche ciascuno proporzionalmente ai propri beni contribuisse alle funzioni fiscali o collette (cioè il pagamento delle tasse). Dell'apprezzo e della tassazione si facevano due esemplari, dei quali uno restava nella città e l'altro era depositato nella regia corte della sommaria.

3 - De baronibus et eorum officio (23/7/1466): limitava le vessazioni che i baroni esercitavano sui cittadini ed in particolare la legge (14/12/1482/83) con la quale si stabiliva che in cambio di un lavoro doveva essere corrisposto un salario giusto.


Ferdinando I abolì poi i servigi angari e perangari (prestazioni angarie e perangarie che consistevano in opere personali a beneficio del feudatario, intendendosi per le prime opere personali retribuite, per le seconde quelle non retribuite) e dispose che qualunque prestazione di opera o di cose dovesse essere ricompensata adeguatamente; ridusse la tassa giudiziaria e quella sulla spedizione degli atti amministrativi e restrinse le immunità ecclesiastiche.
Quando Stigliano passò in mano spagnola nel 1504 era in possesso di Eligio Il della Marra, conte di Aliano. La famiglia della Marra possedeva questo feudo fin dal 1289, epoca in cui Carlo d'Angiò l'aveva concesso in feudo. Eligio II era così legato a questa terra, al feudo che comprendeva Stigliano, Aliano, Alianello, Sant'Arcangelo, Rocca- nova, Guardia, Gorgoglione ed Accettura, che quando morì nel 1517 si fece seppellire nel convento di Sant'Antonio di Stigliano con la moglie Ciancia Caracciolo. Il sarcofago in seguito ad un terremoto, fu distrutto. L'eredità passò alla sorella Isabella, che aveva sposato Luigi Carafa, conte di Mondragone, il quale fu il primo a possedere il titolo di principe.
Appena gli spagnoli subentrarono agli aragonesi, il regno di Napoli si riempì di titolati che comprarono o ereditarono feudi. Per ricordare quelli che interessano la zona della regione della Basilicata, oggetto del presente studio, diremo che i Guevara comprarono il feudo di Montepeloso (Irsina), i d'Avalos il feudo di Tursi, i Cardenas il feudo di Pisticci e i della Marra quello di Stigliano. Colobraro conobbe i Sanseverino, i Podico, i Pignatelli, i Baroni Comite ed i Carafa.
Nel XV secolo Aliano da Michelotto Sforza di Cotignola passò a Innico di Guevara e quindi a Guglielma della Marra e poi ad Antonio e Luigi Carafa della Marra.
Riportiamo alcune notizie sulla discendenza dei feudatari che possedettero il feudo di Stigliano, di cui faceva parte S. Arcangelo.
Don Antonio Carafa successe a Eligio della Marra e chiese a Carlo V il titolo di conte di Mondragone (6-5-1519). Dopo aver poi comprato per 40.000 ducati dal principe di Salerno la contea di Satriano, con Calvello e Tito, e da Alfonso Sanseverino, duca di Somma, nel 1524, San Chirico, Sarcone e Moliterno, ottenne da Carlo V il titolo di principe di Stigliano, il 21-6-1522, con queste parole «oh animi magnitudinem, generis, et prosapia antiquitatem et nobilitatem ob accepta et preclara gesta, servitia per eum per adecebores de domo Carafa, pacis, belli tempore prastita».
Questo fu il primo titolo di principe che entrò nella famiglia Carafa e di questo titolo Antonio se ne gloriava tanto che visse sontuosamente in palazzi di Napoli e della Campania; inoltre mise su un allevamento di cavalli la cui razza fu giudicata la migliore del regno.
Nel 1526 don Antonio Carafa chiese l'assenso di fare testamento, di dividere cioè i suoi feudi e concedere al primogenito il titolo di conte di Aliano e le terre del feudo di Stigliano; ai rimanenti figli Girolamo, Giulio, Fabio e Scipione altri feudi e incarichi remunerativi (Bagliva di Napoli e Mastrodattia); alla sua consorte Ippolita di Capua, principessa di Stigliano, la terra di Satriano, di Tito e Calvello per i suoi alimenti. Dal matrimonio oltre ai 5 figli maschi, nacquero 2 femmine, Bernardina e Roberta.
Ad Antonio successe Luigi Carafa, secondo principe di Stigliano, duca della Rocca di Mondragone, conte di Aliano e grande di Spagna. Egli successe al padre nell'anno 1531, a venti anni, nei titoli e stati da lui posseduti. A Bologna, nel 1530, alla incoronazione di Carlo V fu presente con il seguito di tutta la stalla di cavalli che il padre gli aveva lasciato. Di fronte ai più importanti ospiti anche stranieri, Luigi Carafa fu scelto dal re per accompagnarlo nel suo viaggio verso la Spagna fin ai confini dell'Italia. Sposò Clarice Orfina, figlia di Giovanni Giordano, duca di Bracciano, e dalla quale ebbe un figlio, Antonio. Mantenne una cavallerizza di 100 cavalli e tanti falconi che mangiavano 40 galline al giorno.
Il principe viveva nella Villa Sirena, situata sulla costiera di Posillipo e nel palazzo di Porta di Ghiaia, con giardino e fontane sontuose. Alla morte della prima moglie, sposò in seconde nozze Lucrezia del Tufo, figliola di Giovanni Giordano, marchese di Lavello e di Isabella di Guevara, figlia del conte di Potenza.
Don Antonio Carafa, terzo principe di Stigliano, duca di Mondragone e conte di Aliano, succedette al padre Luigi e fu un principe degno di lode e di animo generoso. Aspirava ad avere cariche militari, tanto che si recò alla corte dell'imperatore Carlo V ed ebbe come il padre onori riservati a gente di alto rango; si poté quindi fregiare del titolo di Grande di Spagna; sposò donna Ippolita Consaga.
Don Luigi Carafa, quarto principe di Stigliano e del Sacro Romano Impero, duca di Mondragone, conte di Aliano, cavaliere del Tesor d'Oro e grande di Spagna, a 10 anni restò orfano del padre e gli fu tutrice e balia Roberta Carafa, duchessa di Maddalone, sua zia maggiore, che estinse i debiti e accrebbe enormemente l'entrata del suo patrimonio. Sposò Isabella Consaga di Aragona, principessa di Stigliano, che morì nell'anno 1637. Dal matrimonio nacque un figlio, don Antonio, duca di Mondragone, che succedette al padre Luigi.

Don Antonio Carafa sposò Eleonora Aldobrandini e dal matrimonio nacquero tre figli, Giuseppe, Onofrio e Anna. Dopo la morte di Giuseppe e di Onofrio, l'eredità passò ad Anna Carafa, principessa di Stigliano, duchessa di Sabioneta, vice regina di Napoli. Donna Anna Carafa sposò don Filippo Ramirez di Guzman, duca di Medina de la Torres. Fece ricostruire ed abbellire il palazzo chiamato La Sirena, alle falde del monte Posillipo, con più di duecento camere, fontane e giardini. Dal matrimonio nacque don Nicolas Guzman Carafa, principe di Stigliano (titolo acquisito dalla madre), e alla sua morte (1689) il feudo ritornò alla corona e quindi all'Imperatore.

 

SUCCESSIONE DEL CASATO DELLA MARRA CARAFA

 

Don Eligio II Della Marra

Ciancia Caracciolo

 

successe

 
     
1519 Antonio Carafa Ippolita Di Capua
  I Principe di Stigliano  
 

Luigi   Girolamo   Giulio   Fabio   Scipione   Bernardina   Roberta

     
1531 Luigi Carafa Clarice Orfina
  Il Principe di Stigliano in seconde nozze sposò
  Conte di Aliano Lucrezia Del Tufo
     
1563-1574 Antonio Carafa Ippolita Consaga
  III Principe di Stigliano  
     
1590-1603 Luigi Carafa Isabella Consaga di Aragona
  IV Principe di Stigliano Principessa di Stigliano
     
1603 Antonio Carafa Eleonora Aldobrandini
  Giuseppe       Onofrio       Anna
  Anna Carafa Filippo Ramirez De Guzman
  Principessa di Stigliano Duca di Medina De La Torres
  Vice Regina di Napoli  
  Don Nicola Guzman Carafa
  Principe di Stigliano

 
 Alla sua morte (1689) il Feudo tornò alla Corona e quindi all'imperatore

Anche Sant'Arcangelo fu prima dei Della Marra e poi, come abbiamo visto, a seguito di matrimonio, della famiglia Carafa Della Marra. I contadini che vivevano in questi feudi erano tenuti a pagare al feudatario tasse in danaro, in natura o in prestazioni personali. Ad esempio se il contadino andava a caccia nelle terre del Signore, doveva pagare un corrispettivo in natura. Se invece attraversava determinate strade o abbeverava le bestie ad alcune fonti pagava un pedaggio. Spesso avvenivano soprusi nei riguardi dei più deboli e numerose erano le dispute, che terminavano quasi sempre con la prigione del malcapitato.
Molto spesso però i cittadini di questi paesi, specie quelli che erano più poveri, ed erano la maggior parte, cercavano con ogni mezzo di evitare il pagamento di balzelli, imposizioni in natura o in danaro a fronte di servizi (molitura di cereali), di prelievi (acque per irrigare) o di esercizio (andare a caccia o raccogliere la legna), che spesso erano esercitati, specie questi ultimi, di nascosto e con la complicità delle stesse guardie preposte al controllo.
Si venivano a creare così degli usi, alcuni dei quali vitali ma gravosi per la popolazione. Per eliminare ed affrancare alcuni di questi usi era necessario che i cittadini pagassero alcune somme; solo così il feudatario rinunciava a questi diritti che concedeva a titolo di privilegio. Così dietro il pagamento di una somma capitalizzata, il feudatario rinunciava a favore della cittadinanza ad entrate che fino ad allora erano state esatte ogni volta che il cittadino usava il bene. Il complesso dei riconoscimenti di queste consuetudini e delle regole che disciplinavano determinati usi, costituirono capitoli, grazie, statuti. In Basilicata la maggior parte di queste regole o norme non sono arrivate a noi, dal momento che non furono stampate per mancanza di tipografie, che erano concentrate nei centri più importanti (Napoli, Salerno, Bari, Foggia e Taranto). Potenza e Matera (XVI secolo) non avevano tipografie.
Nei piccoli centri queste regole o norme quindi sono andate per lo più smarrite, se non erano state trascritte da quei pochi dottori in utroque jure*4

4 - Gerardo Gioca pubblicò solo 7 capitoli, sebbene avesse permesso a L. Permetti di pubblicarli per intero nella sua storia di Stigliano. Alcuni dati, nomi e notizie riferite possono essere lacunose o non esatte per il fatto che o non sono state reperite o in mancanza si è preso a modello situazioni (capitoli, grazie) analoghe alle nostre. Alcune notizie sono state desume dai capitoli di Trevi nel Lazio, comunità agricola simile a Sant'Arcangelo.

Nel regno di Napoli quasi tutta la provincia di Basilicata era nelle mani di grandi feudatari, ai quali si aggiungevano l'ordine ecclesiastico e i piccoli feudatari. Accanto a questi vi erano le Università, poche all'inizio, che si formarono come complesso dei diritti dei cittadini e delle concessioni, anche di terre, che il feudatario cedeva dietro pagamento; si determinava così la costituzione del patrimonio dell'università, del comune, la cui crescita era legata alla liberalità del feudatario e alla solerte attività degli amministratori eletti.
Gli Angioini accordarono maggiore autonomia Afe comunità (università rurali), purché adempissero oltre che agli altri obblighi anche a quelli tributari (tributi e dazi locali), la cui riscossione ricadeva sugli organi locali. Accanto al feudatario quindi vi era l'ordine ecclesiastico e l'università, che come ultima arrivata doveva, nelle dispute inevitabili che spesso sorgevano, soccombere, anche perché molte volte le condizioni e i privilegi che il feudatario concedeva dietro un corrispettivo, erano tramandate solo per via orale o come consuetudine. Per limitare la materia del contendere si pensò di affidare alle carte queste libertà conquistate o acquistate, questi diritti in materia pubblica e penale.
Così nacquero le carte a stampa, chiamate capitoli, che contenevano istituzioni consuetudinarie, norme popolari che avevano valore generale o particolare, territoriale o personale. I capitoli contenevano e comprendevano anche le grazie. Per esempio accanto alla consuetudine di concedere legname per ardere trasportato anche a dorso di animale, il feudatario permetteva di poter abbeverare nella fontana del bosco gli animali, o prelevare acqua da bere per uso personale. Questa era considerata una grazia.
Le grazie concesse dal feudatario erano così impropriamente chiamate, dal momento che spesso erano consuetudini o privilegi ottenuti quasi tutti dietro pagamento o altro corrispettivo. Ad ogni cambiamento di feudatario bisognava avere la riconferma delle grazie già concesse. Queste carte, oltre agli usi civici (prestazioni), contenevano le regole sulle attività degli ufficiali addetti all'amministrazione dell'Università (annona, polizia urbana, polizia rurale).
Era necessario avere la materia per iscritto per meglio salvaguardare un patrimonio di vecchie consuetudini, molte delle quali sono rimaste in vita fino all'avvento della legislazione napoleonica in alcuni paesi del sud. Inoltre le carte scritte erano le sole che la commissione feudale riconobbe nella composizione delle. liti che si ebbero tra le università e gli ex feudatari. I feudatari quando concedevano grazie, concessioni, aggiungevano un piace: alle note marginali del documento. Molti di questi capitoli e grazie che trattavano dei diritti e dei doveri dei cittadini si rassomigliavano gli uni con gli altri, dal momento che i problemi erano comuni e legati prevalentemente al tipo di economia che era quella agricola. Accanto a questi documenti vi erano anche gli statuti, che rappresentavano un complesso di disposizioni relative alla polizia annonaria e alla polizia sanitaria e di regolamenti riguardanti la edilizia. Gli Statuti, nel loro significato più immediato, rappresentavano delle manifestazioni di volontà intese ad ottenere una determinata condotta, sia attraverso uno iussus sia attraverso un accordo; le fonti di tali manifestazioni di volontà potevano essere di ordine civile o ecclesiastico, pubblico o privato, ed ancora rivestire il carattere di una decisione o di un ordine o di una sentenza. Il rapporto tra consuetudine e statuto è evidente in quanto la prima è un esempio tipico del diritto che si forma spontaneamente senza il bisogno del legislatore, ma se veniva fissata dalla scrittura (era invalso l'uso di trascriverla nello stesso volume in cui venivano scritti gli Statuti), i diversi capitoli finivano per confondersi in un'unica massa tanto che era difficile poi distinguere i capitoli costitutivi dai capitoli ricognitivi del diritto.

 

AMMINISTRAZIONE DEL REGNO DI NAPOLI

1. Organizzazione centrale ed uffici principati.

Il Regno di Napoli (Pacichelli 1702) era amministrato da 7 uffici principali, che, tanto in pace che in guerra, risiedevano a Napoli. Per mezzo di essi tutti gli ordini reali venivano eseguiti; i preposti a tali uffici amministravano le entrate e le uscite del regno, rappresentavano il Re nelle pubbliche funzioni e tramite i loro luogotenenti ed impiegati*5 esercitavano la loro autorità fin nelle remote terre del regno. Tutti avevano una rendita di 2190 ducati l'anno.

5 - Il relevio era una tassa che era pagata dal feudatario che acquistava il feudo in virtù di successione ereditaria (non quando il feudo si trasmetteva invece ad altro titolo). Il relevio fu introdotto nella monarchia per consuetudine e consisteva in una somma uguale al valore della metà dei frutti percepiti dal fendo nell'anno della morte del feudatario, dedotte le spese; se in quell'anno non si erano raccolti i frutti si faceva una media dei tre anni precedenti. Per la liquidazione del relevio, il successore del feudatario morto presentava alla regia camera il conto dei frutti dell'anno in cui egli era morto e la regia camera, dopo aver fatto la verifica e dopo aver citato l'interessato per prendere cognizione della liquidazione, spediva la «significatoria», cioè i conti definitivi, e dava incarico al percettore della provincia di esigere. Anche il relevio fu ritenuto, secondo l'opinione prevalente, peso reale, quindi perseguibile anche presso i terzi.

Il primo di essi era il Gran Contestabile, a cui era affidato rutto l'esercito terrestre, portava la spada nuda davanti al Re nelle cavalcate e sedeva a mano destra del Re. Si identificava nella persona del Vicerè.
Il secondo era il Gran Giustiziere, che governava la Corte suprema e si occupava delle cause civili e criminali, così come delle cause feudali, e tutti i titolati del Regno erano sotto la sua giurisdizione. Il suo luogotenente era il reggente della Vicaria (Corte di giustizia del Regno). Sedeva alla sinistra del Re.
Il terzo era il Gran Ammirante; era capitano di tutta la milizia marittima, aveva potere di nominare luogotenenti e sedeva alla destra del Re dopo il Gran Contestabile.
Il quarto era il Gran Camerario, che aveva cura del patrimonio reale; la sua carica venne poi assunta dal luogotenente della camera della Summaria, che veniva eletto dal Re con i suoi presidenti; amministrava i proventi provenienti dal Jus Tapeti, dalle Catapanie delle terre demaniali, dalle relevie*5 dei baroni, dalle tasse del sale e dello Zucchero; sedeva dopo il Gran Giustiziere.
Il quinto era il Gran Protonotario, primo notaio o segretario del Re, il quale nei pubblici parlamenti era il primo a parlare, riceveva le risposte degli altri e conservava le scritture reali.
Il sesto era il Gran Cancelliere, il cui incarico era di suggellare tutti i privilegi e le scritture reali; la sua giurisdizione fu poi esercitata dai reggenti la cancelleria e dal segretario del regno; egli esercitava la sua autorità sopra il Collegio, dove venivano laureati i dottori in legge, in medicina e teologia. Si avvaleva della collaborazione di mastrodatti e baiuli e rilasciava privilegi a coloro che si laureavano. Sedeva dopo il Camerlengo.
Il settimo ed ultimo era il Gran Siniscalco, il quale era il Prefetto o Maestro della casa reale; aveva in consegna gli ornamenti e gli apparati regi ed aveva il compito di provvedere a quanto bisognava al Palazzo; aveva anche cura delle razze dei cavalli, delle foreste e delle tenute di caccia riservate al Re; la sua giurisdizione era in parte divisa con il Maestro Cavallerizzo e in parte con il Maestro di Caccia. Sedeva ai piedi del Re.
 

2. Organizzazione periferica ed uffici.

A capo della università (oggi comune) vi era il sindaco liberamente eletto tra i boni homines e i magnifici (titolo concesso ai cittadini illustri della terra); egli era coadiuvato nell'amministrazione della cosa pubblica dagli eletti officiales o assessori.
Camerario o camerlengo o erario era l'assessore alle finanze che svolgeva la sua mansione coadiuvato da apprezzatori, tassatori e razionali nella riscossione di dazi, di gabelle e di entrate del feudo.
Baglivo e Baiulo, ufficiale del governo, riceveva ordini dal sovrano e dai giudici. Oltre al potere amministrativo (salvaguardia dei beni dello Stato) istruiva e derimeva le controversie civili ed era abilitato anche ad arrestare ladri e assassini.
Notaio o cancellarius o mastrodatto teneva il registro delle deliberazioni del feudatario, del sindaco, delle autorità in genere ed annotava tutto ciò che avveniva nella comunità.
Capitano era il responsabile militare della zona e sovraintendeva alla sicurezza del comune in pace e in guerra *6.

6 - CAPITANO. Questo termine ebbe in tempo antico un significato più ampio e più esteso che non ai tempi nostri. Il capitano di giustizia o giudice era il sovraintendente alle cose della pubblica sicurezza nei comuni e nei fendi durante il Medioevo. Capitani nel Medioevo erano i valvassori di qualche fendo o grossa terra con dominio ereditario. Avevano la sorveglianza delle porte della città e ne tenevano le chiavi, erano praticamente la forza militare che sovraintendeva alla sicurezza del comune.

I giudici (questi erano presenti nelle università più grandi) derimevano le cause civili e penali o istruivano processi che inviavano a Napoli.
I mastro-giurati o ufficiali di polizia erano nominati dal baglivo e vigilavano sull'ordine pubblico.
I viari o guardie rurali vigilavano sul territorio e sulle campagne allora infestate da molti ladri e assassini.

CAMERLENGO o CAMERARIO era colui che aveva in custodia il denaro pubblico, era praticamente il tesoriere del duca e del feudatario, per cui rispondeva del suo operato al feudatario o al re.
AUDITORE era un giudice civile.
ASSESSORE era membro della giunta comunale, eletto dal consiglio comunale, fra i propri componenti, per assumere, per delega del sindaco, la direzione di un ramo dell'amministrazione.
ATTUARIO era lo scrivano che raccoglieva gli atti pubblici delle assemblee popolari; era anche cancelliere e notaio degli atti giudiziari.
MASTRI GIURATI. Già nel XIII secolo si sceglievano tra i locali cittadini probi ufficiali di polizia (mastri giurati) con l'incarico di vigilare sull'ordine pubblico. Federico II consentì che venissero affidate funzioni pubbliche a cittadini probi, che diventavano, mediante giuramento, suoi ufficiali. I giurati erano scelti dai bandi (per terras Baiulos Ordinandos) ed avevano l'incarico di vigilare sull'ordine pubblico e prevenire i delitti ed assicurare i colpevoli alla giustizia.
Tali funzioni nascevano dal fatto che ogni comunità era responsabile dei delitti che venivano commessi nell'ambito del proprio territorio. Tra gli altri compiti avevano anche quello di citare in giudizio, di vigilare sulla quiete, comprese le taverne, nonché di mantener efficienti le torri. L'incarico durava un anno e l'elezione che, per antiquate consuetudinem era affidata alla comunità, veniva approvata dal governo o dal feudatario. Al pari degli altri ufficiali anch'essi erano tenuti a dar conto del loro operato.
Coloro che erano chiamati a reggere il paese dovevano avere un'età superiore ai 30 anni. Il camerario era l'assessore alle finanze del comune che raccoglieva le entrate e così pure iniziava esecuzioni contro i debitori del comune.
Il Notaio era anche cancelliere ed annotava le deliberazioni e tutto ciò che avveniva nella vita pubblica e nelle assemblee.
Il mandatario eletto dal consiglio e dagli officiali durava in carica 6/12 mesi. Nessuno poteva essere costretto ad accettare questo incarico, che consisteva nel portare le citazioni per il pagamento delle tasse, nell'intimare la comparizione in giudizio nelle cause civili e nello svolgere i compiti oggi affidati alla posta, alla stampa e ai diversi mezzi di comunicazione sociale.
Viari o guardie rurali erano eletti dal sopraconsiglio e restavano in carica un anno. Prestavano giuramento e si impegnavano a compiere il loro dovere in base allo statuto. Ogni mese ispezionavano le vie, le strade, i luoghi pubblici e quelli circostanti il paese. Era loro obbligo riparare le strade e mantenerle in buono stato; per questo potevano anche deviare il corso dei torrenti. Tutti erano obbligati a sottostare alle loro ingiunzioni. Le spese ordinarie annue per gli amministratori del comune nell'anno 1610 erano così divise: Sindaci 12 ducati, 4 Eletti 24 ducati, Cancelliere 12 ducati, Camerlengo 12 ducati, Erario 10 ducati, Procuratore dei poveri 10 ducati, Rationale 10 ducati, Baglivi 3,3 ducati.
L'Università (era così chiamato il comune) era retta da un Sindaco e da due o tre eletti scelti ogni anno dal «parlamento», cioè l'assemblea di tutti i capifamiglia del paese.
Il parlamento era chiamato ad esprimere parere sulla formazione del catasto, sull'imposizione dei tributi, nello stabilire l'annona, nonché sulle decisioni relative alle liti da sostenere e sull'offerta dei donativi al Sovrano, al Feudatario.
C'erano poi i giudici, capitani per l'esercizio della giurisdizione, gli assessori, i segretari o mastrodatti e altri ufficiali.
Il Principe era responsabile della giurisdizione criminale, della zecca dei pesi e misure, della portulania, della gabella per la "piazzola de fora". La portulania consisteva nella sorveglianza (chi contravveniva alle norme pagava multe salate) e conservazione in buono stato di strade, prati, ponti, confini, siepi, mentre la «piazzola de fora» era il corrispettivo del canone che era dovuto per l'occupazione del suolo pubblico. Mentre la giurisdizione criminale esercitata dai giudici di nomina reale puniva i delitti di sangue infliggendo, se del caso, anche la pena capitale, quella civile e mista era un privilegio feudale e riguardava gli affari civili, le contestazioni di proprietà, i furti e così via. La giurisdizione baiulare era limitata alla esazione delle imposte per cui il baiulo si serviva di gabellieri e tassatori.
Il baiulo aveva il mandato per amministrare le finanze e la giustizia, aveva mansioni finanziarie e fiscali in quanto era incaricato della riscossione dei dazi, delle imposte e delle multe che venivano pagate in permuta delle pene carcerarie.
Era anche incaricato della manutenzione delle opere civili (strade e ponti), del controllo sanitario (allora quasi inesistente), dei prezzi, dei pesi e delle misure.
L'incarico aveva la durata di un anno ed il designato si faceva precedere da un bando (programma) con i propositi e le norme che intendeva applicare nel corso del mandato.

 

Copia Capitulorum Universitatis Sancti Arcangeli et Gratiarum concessarum eidem Universitari, ab Ecc.mo Principe Hostiliani Et sunt.

 

"Capitulorum Universitatis"  SEGUE >>       

 

 

 

[ Home ] [ Scrivimi ]